(Statuto-art. 43)
                              Art. 43. 
               Norme per il funzionamento degli organi 
 
    1. La mancata designazione o elezione  di  membri  di  un  organo
collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero
dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad  un  terzo
dei componenti dell'organo. 
    2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le  modalita'  di
funzionamento degli organi collegiali. 
    3. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga  la
maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli  assenti,  anche
se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum
strutturali, salvo che, per gli organi  collegiali  dipartimentali  e
per i consigli di corso di studio,  i  regolamenti  di  funzionamento
dipartimentali  prevedano  quanto  disposto  in  materia  di   quorum
dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. Analoga  previsione  puo'
essere definita per i centri nei rispettivi  regolamenti  di  cui  al
comma 3 dell'art. 28 del presente statuto. 
    4. Il numero  dei  rappresentanti  elettivi  degli  studenti  che
entrano a far parte degli organi  non  e'  vincolato  al  numero  dei
votanti nelle rispettive elezioni.