Art. 43. Norme per il funzionamento degli organi 1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad un terzo dei componenti dell'organo. 2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' di funzionamento degli organi collegiali. 3. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali, salvo che, per gli organi collegiali dipartimentali e per i consigli di corso di studio, i regolamenti di funzionamento dipartimentali prevedano quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. Analoga previsione puo' essere definita per i centri nei rispettivi regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 28 del presente statuto. 4. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non e' vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.