(Statuto-art. 44)
                              Art. 44. 
                  Norme transitorie e di attuazione 
 
    1. Lo statuto entra in vigore a far data  dal  1°  gennaio  2020,
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed e', altresi', pubblicato sul sito informatico di Ateneo. 
    2. Gli organi in carica al momento dell'entrata in  vigore  dello
statuto concludono il mandato alla scadenza naturale. 
    3. Le  norme  di  attuazione  dello  statuto  sono  demandate  al
regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo
statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il  migliore
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
    4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma  2
continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti. 
    5.  Per  tutto  quanto  non  specificato  nello  statuto  e   nei
regolamenti   si   applicano   le   norme    disciplinanti    profili
dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo  statuto  e
con i regolamenti.