(Statuto-art. 45)
                              Art. 45. 
                       Revisione dello statuto 
 
    1. La revisione e le modifiche dello statuto  sono  proposte  dal
senato accademico, dallo stesso deliberate, con parere favorevole del
consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero per l'esercizio
del controllo di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9  maggio  1989,
n. 168. 
    2. Entrambi gli  organi  devono  assumere  tali  deliberazioni  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    3. Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi  quindici
giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 44.