Art. 45. Revisione dello statuto 1. La revisione e le modifiche dello statuto sono proposte dal senato accademico, dallo stesso deliberate, con parere favorevole del consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero per l'esercizio del controllo di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. Entrambi gli organi devono assumere tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 44.