(Allegato-art. 33)
                             Articolo 33 
               (Requisiti generali di organizzazione) 
 
  1. I gestori si dotano di un'organizzazione volta ad assicurare  la
sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilita'
patrimoniale. A tal fine, essi: 
    a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi  sociali  e
all'interno degli stessi tale  da  assicurare  il  bilanciamento  dei
poteri e un'efficace e costruttiva dialettica; 
    b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative,  volte  a
prevenire  i  possibili  effetti   pregiudizievoli   sulla   gestione
derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo  sociale  di
due o piu' funzioni; 
    c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e
professionalita',  che  consenta  l'efficace  assolvimento  dei  loro
compiti; 
    d)  predispongono  adeguati  flussi  informativi,  in   modo   da
assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi  sociali  e
all'interno degli stessi. A  tal  fine,  individuano  e  formalizzano
prassi operative in tema di procedure di  convocazione  degli  organi
sociali, periodicita' delle riunioni e  partecipazioni  alle  stesse,
che garantiscano effettivita' e tempestivita' all'azione degli organi
e dei loro comitati; 
    e) realizzano percorsi formativi adeguati ad  assicurare  che  le
competenze tecniche dei componenti degli organi sociali, nonche'  dei
responsabili delle  principali  funzioni  aziendali  siano  mantenute
costanti e aggiornate nel  tempo;  in  caso  di  nuove  nomine,  sono
predisposti  programmi  di   formazione   specifici   per   agevolare
l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali. 
    f) sviluppano una cultura del  rischio  integrata  e  diffusa  in
tutta la struttura aziendale, basata su una  piena  comprensione  dei
rischi connessi con l'attivita' svolta  e  delle  loro  modalita'  di
gestione, anche tenendo  conto  del  quadro  di  riferimento  per  la
determinazione della propensione al rischio dell'intermediario; 
    g)  adottano  elevati   standard   di   condotta,   eventualmente
attraverso  l'elaborazione  di  specifici   codici,   ne   verificano
l'osservanza  a  tutti  i  livelli  dell'organizzazione  aziendale  e
assicurano  che  il  personale  sia  pienamente   consapevole   delle
conseguenze del mancato rispetto di questi standard. 
  2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo
dettagliato il processo di formazione delle  decisioni,  dando  conto
anche delle motivazioni alla base delle stesse. 
  3. I requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati altresi'
dagli articoli 22, 57, 59 e 60 del Regolamento 231/2013.