Articolo 33 (Requisiti generali di organizzazione) 1. I gestori si dotano di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale. A tal fine, essi: a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica; b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o piu' funzioni; c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalita', che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti; d) predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicita' delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettivita' e tempestivita' all'azione degli organi e dei loro comitati; e) realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali, nonche' dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali. f) sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attivita' svolta e delle loro modalita' di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario; g) adottano elevati standard di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi standard. 2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. 3. I requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati altresi' dagli articoli 22, 57, 59 e 60 del Regolamento 231/2013.