(Allegato-art. 34)
                             Articolo 34 
                          (Organi sociali) 
 
  1. L'organo con funzione di supervisione strategica: 
    a) individua gli obiettivi e le strategie del gestore,  definendo
le   politiche   aziendali,   incluse   quelle    in    materia    di
esternalizzazione di funzioni  aziendali,  sistema  di  gestione  del
rischio e continuita' dell'attivita',  ne  valuta  periodicamente  la
corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione  dell'attivita'  e
promuove la diffusione della cultura del rischio a  tutti  i  livelli
dell'organizzazione; 
    b) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione
di compiti e responsabilita', le procedure aziendali e le funzioni di
controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza; 
    c) valuta che il sistema  di  flussi  informativi  sia  adeguato,
completo ed efficace. 
  2. L'organo con funzione di gestione: 
    a) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di  gestione
del  rischio,  definite  dall'organo  con  funzione  di  supervisione
strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione; 
    b) cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto  delle  funzioni
aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilita'; 
    c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi
sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; 
    d) riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica e
all'organo di controllo periodicamente, e comunque  almeno  ogni  due
mesi, sul generale andamento della gestione e sulla  sua  prevedibile
evoluzione. 
  3. L'organo con funzione di controllo: 
    a) esercita i compiti e dispone dei poteri necessari al pieno  ed
efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarita' nella
gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei
servizi; 
    b) puo' avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte
le  unita'  operative  aventi  funzioni  di   controllo   all'interno
dell'azienda. 
  4. I  compiti  e  i  poteri  degli  organi  sociali  sono  altresi'
disciplinati dagli articoli 21 e 60 del Regolamento 231/2013. 
  5. Fermo restando quanto stabilito al comma  4,  gli  articoli  del
Regolamento 231/2013 che menzionano "l'organo di gestione" e  "l'alta
dirigenza", come definiti ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4, del
medesimo  Regolamento,  si   intendono   riferiti,   rispettivamente,
all'organo con funzione di supervisione strategica o  all'organo  con
funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma  1,  numeri
10 e 11,  del  presente  regolamento,  in  coerenza  con  le  vigenti
disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita' dei
predetti organi.