Articolo 34 (Organi sociali) 1. L'organo con funzione di supervisione strategica: a) individua gli obiettivi e le strategie del gestore, definendo le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio e continuita' dell'attivita', ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attivita' e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; b) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e responsabilita', le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza; c) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace. 2. L'organo con funzione di gestione: a) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione; b) cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilita'; c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; d) riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo di controllo periodicamente, e comunque almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 3. L'organo con funzione di controllo: a) esercita i compiti e dispone dei poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarita' nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi; b) puo' avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte le unita' operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda. 4. I compiti e i poteri degli organi sociali sono altresi' disciplinati dagli articoli 21 e 60 del Regolamento 231/2013. 5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, gli articoli del Regolamento 231/2013 che menzionano "l'organo di gestione" e "l'alta dirigenza", come definiti ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4, del medesimo Regolamento, si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica o all'organo con funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita' dei predetti organi.