Articolo 36 (Composizione degli organi sociali) 1. I gestori applicano l'articolo 13, commi da 1 a 4. I gestori diversi dai gestori sottosoglia applicano anche il comma 5 del medesimo articolo. 2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano altresi' l'articolo 13, comma 6.