(Allegato-art. 37)
                             Articolo 37 
                     (Comitati endo-consiliari) 
 
  1. I  gestori  definiscono  in  modo  chiaro  la  composizione,  il
mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi),  le  risorse
disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove
istituiti; l'istituzione dei comitati non  comporta  una  limitazione
dei poteri decisionali e della responsabilita' degli  organi  sociali
al cui interno essi sono costituiti. 
  2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni
sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano: 
  - l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, per  quanto  attiene  ai  comitati
"rischi" e "nomine"; ai gestori significativi, le cui azioni non sono
quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, si applica  la
deroga di cui al comma 5, punto iii), del medesimo articolo; 
  - l'articolo 44 per quanto  attiene  al  comitato  "remunerazioni",
fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3. 
  3. Il comma 2 non si applica ai gestori sottosoglia.