Art. 69. Principi generali 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilita', attestate dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' delle aziende ed enti del S.S.N., sono stabilite, per i dirigenti a cui si applica il presente C.C.N.L., specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinare, nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele ai dirigenti medesimi, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001. 2. Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di cui alle previsioni di legge e contrattuali vigenti e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, le prestazioni e le competenze professionali e organizzative dei dirigenti, responsabilita' che viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui al presente C.C.N.L.. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare. 4. Per la responsabilita' disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente C.C.N.L., sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente C.C.N.L. medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non puo' essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.