(Allegato-art. 69)
                              Art. 69. 
                          Principi generali 
 
    1. In considerazione  degli  specifici  contenuti  professionali,
delle particolari responsabilita', attestate dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed  integrazioni,  nel
rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo  e
controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di  gestione
spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale
in materia ed al fine di assicurare  una  migliore  funzionalita'  ed
operativita' delle aziende ed enti del S.S.N., sono stabilite, per  i
dirigenti  a  cui  si  applica  il  presente   C.C.N.L.,   specifiche
fattispecie di  responsabilita'  disciplinare,  nonche'  il  relativo
sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele ai dirigenti
medesimi, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n.
165/2001. 
    2. Costituisce principio generale la  netta  distinzione  tra  le
procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi
alla responsabilita' disciplinare,  anche  per  quanto  riguarda  gli
esiti delle stesse.  La  responsabilita'  disciplinare  attiene  alla
violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi  e  le
modalita' di cui alle previsioni di legge e  contrattuali  vigenti  e
resta  distinta  dalla  responsabilita'  dirigenziale,   che   invece
riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli  obiettivi
assegnati,  le  prestazioni   e   le   competenze   professionali   e
organizzative dei  dirigenti,  responsabilita'  che  viene  accertata
secondo le procedure e mediante gli  organismi  previsti  nell'ambito
del sistema di valutazione di cui al presente C.C.N.L.. 
    3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilita'  di  cui
all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che  hanno
distinta  e   specifica   valenza   rispetto   alla   responsabilita'
disciplinare. 
    4.  Per  la  responsabilita'  disciplinare,  la  tipologia  delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni,  individuate  dal  presente
C.C.N.L., sono applicate secondo i principi e i criteri definiti  dal
presente C.C.N.L. medesimo, nel rispetto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 55 e seguenti  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  con
particolare  riferimento  alla  regolamentazione   del   procedimento
disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi  su  elementi
certi  ed  obiettivi,  deve  essere  tempestivamente  comunicata   al
dirigente e, al  fine  di  garantire  la  certezza  delle  situazioni
giuridiche, non puo' essere applicata una sanzione di specie  diversa
da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.