(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
                       Obblighi del dirigente 
 
    1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza
e fedelta' di cui agli articoli 2104  e  2105  del  Codice  civile  e
contribuisce  alla  gestione  della  cosa  pubblica  con  impegno   e
responsabilita'. 
    2. Il comportamento del dirigente e' improntato al  perseguimento
dell'efficienza e  dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali  nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando
costantemente nel pieno rispetto  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 di cui si impegna a  osservare
tutte le disposizioni nonche' dei codici  di  comportamento  adottati
dalle aziende ed enti ai sensi dell'art.  54,  comma  5  del  decreto
legislativo n.  165/2001  e  di  quanto  stabilito  nelle  Carte  dei
servizi. 
    3. Il dirigente, tenuto conto della necessita'  di  garantire  la
migliore qualita' del servizio, deve, in particolare: 
      a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche  alle
norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonche' delle  disposizioni
contrattuali, nonche' l'osservanza  delle  direttive  generali  e  di
quelle  impartite  dall'azienda  o  ente  e  perseguire  direttamente
l'interesse pubblico  nell'espletamento  dei  propri  compiti  e  nei
comportamenti che sono posti in  essere  dando  conto  dei  risultati
conseguiti e degli obiettivi raggiunti; 
      b) non  utilizzare  a  fini  privati  le  informazioni  di  cui
disponga per ragioni d'ufficio; 
      c) nello svolgimento della  propria  attivita',  mantenere  una
condotta uniformata a principi di  correttezza  e  di  collaborazione
nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'azienda o  ente  con
gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in
particolare nel rapporto con  gli  utenti,  da  comportamenti  lesivi
della  dignita'  della  persona  o  che,  comunque,  possono  nuocere
all'immagine dell'azienda o ente, salvo  che  non  siano  espressione
della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge  n.  300
del 1970; 
      d)  nell'ambito   della   propria   attivita',   mantenere   un
comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed  assicurando
la  presenza  in  servizio  correlata  alle  esigenze  della  propria
struttura ed all'espletamento dell'incarico  affidato,  nel  rispetto
della normativa contrattuale e legislativa vigente; 
      e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento  delle  proprie
funzioni, all'adozione  di  decisioni  o  ad  attivita'  che  possano
coinvolgere direttamente o indirettamente  interessi  personali,  del
coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino  al  secondo
grado come indicato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
62/2013; 
      f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere  direttivo,
al corretto  espletamento  dell'attivita'  del  personale,  anche  di
livello dirigenziale,  assegnato  alla  struttura  cui  e'  preposto,
nonche' al  rispetto  delle  norme  del  codice  di  comportamento  e
disciplinare, ivi compresa  l'attivazione  dell'azione  disciplinare,
secondo le disposizioni vigenti; 
      g) informare l'azienda  o  ente  di  essere  stato  rinviato  a
giudizio o che nei suoi  confronti  e'  esercitata  l'azione  penale,
quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si
possono configurare situazioni di incompatibilita'  ambientale  o  di
grave pregiudizio per l'azienda o ente; 
      h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o  trattamenti  di
favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo
quelli d'uso, purche' di modico valore; 
      i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di
servizio, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza,  operativita'
e   continuita'   dell'assistenza   al   paziente   nell'arco   delle
ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al  dirigente,
nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente; 
      j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e  tenuta
e  controllo  delle   cartelle   cliniche,   referti   e   risultanze
diagnostiche; 
      k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed  aziendali  in
materia di espletamento dell'attivita' libero professionale; 
      l) rispettare le leggi vigenti in materia  di  attestazione  di
malattia e di certificazione per l'assenza per malattia; 
      m) qualora  svolga  attivita'  di  ricerca  scientifica  dovra'
attenersi   alle   regole   di   comportamento    di    buona    fede
internazionalmente condivise dalla comunita'  scientifica,  e  quindi
dovra'  evitare  rigorosamente  comportamenti  fraudolenti  volti  ad
alterare i risultati della ricerca di cui e' responsabile al fine  di
conseguire un indebito vantaggio  in  termini  di  riconoscimento  di
pubblicazioni o ottenimento di finanziamenti. 
    4. Il dirigente e' tenuto  comunque  ad  assicurare  il  rispetto
delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio,  riservatezza  e
protezione dei dati personali, trasparenza ed  accesso  all'attivita'
amministrativa,    informazione    all'utenza,    autocertificazione,
protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonche' di divieto
di fumo. 
    5. In materia di incompatibilita', resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 53 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  anche  con
riferimento all'art. 1, comma 60 e seguenti della legge  n.  662  del
1996.