(Allegato-art. 71)
                              Art. 71. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1.  Nel  rispetto  dei  principi  generali  di  cui  all'art.  69
(Principi generali) le violazioni,  da  parte  dei  dirigenti,  degli
obblighi disciplinati nell'art. 70 (Obblighi del dirigente),  secondo
la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,  danno
luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
      a) censura scritta; 
      b) sanzione pecuniaria; 
      c) sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 72 (Codice disciplinare); 
      d) licenziamento con preavviso; 
      e) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo  n.  165/2001,
le seguenti sanzioni disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3. 
    3. Per le  forme  e  i  termini  del  procedimento  disciplinare,
trovano applicazione  le  previsioni  dell'art.  55-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    4.  Il  procedimento  disciplinare  viene   svolto   dall'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55/bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5.  Nei  casi  stabiliti  dall'art.  55,  comma  4,  del  decreto
legislativo n.  165/2001,  il  soggetto  competente  ad  assumere  le
determinazioni  conclusive  del  procedimento  disciplinare   e'   il
direttore generale o chi da lui delegato. 
    6. Nell'ambito del procedimento disciplinare  previsto  dall'art.
55-bis  del  decreto  legislativo  n.   165/2001   la   contestazione
dell'addebito deve essere specifica e tempestiva,  nel  rispetto  dei
termini   temporali   previsti   dalla   legge,   nonche'   contenere
l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in  concreto  verificatisi,
al fine di rendere edotto tempestivamente il dirigente degli elementi
a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di
difesa. 
    7.  Non  puo'  tenersi  conto,  ai  fini  di  altro  procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari,  decorsi  due  anni  dalla
loro irrogazione. 
    8. I provvedimenti cui al  presente  articolo  non  sollevano  il
dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali
egli sia  incorso,  compresa  la  responsabilita'  dirigenziale,  che
verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione. 
    9. Resta in ogni caso fermo quanto previsto  dall'art.  55-quater
del decreto legislativo n. 165/2001.