(Allegato-art. 72)
                              Art. 72. 
                         Codice disciplinare 
 
    1. Le aziende ed  enti  sono  tenute  al  rispetto  dei  principi
generali di cui all'art. 69 (Principi generali) nonche' dei  principi
di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni  in  relazione  alla
gravita' della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti  criteri
generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni: 
      l'intenzionalita' del comportamento; 
      il grado di negligenza dimostrata,  tenuto  anche  conto  della
prevedibilita' dell'evento; 
      la  rilevanza  della  infrazione  e   dell'inosservanza   degli
obblighi e delle disposizioni violate; 
      le  responsabilita'  connesse   con   l'incarico   dirigenziale
ricoperto, nonche'  con  la  gravita'  della  lesione  del  prestigio
dell'azienda o ente; 
      entita' del danno provocato a cose o a  persone,  ivi  compresi
gli utenti; 
      l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente
o al concorso nella violazione di piu' persone. 
    2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6,  7  e  8
gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione  di
maggiore  gravita'  e  diversa  tipologia  tra   quelle   individuate
nell'ambito del presente articolo. 
    3. Al dirigente responsabile di piu' mancanze compiute con  unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    4. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino
alla multa da euro 200 ad euro 500 si  applica,  graduando  l'entita'
della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: 
      a) inosservanza  della  normativa  contrattuale  e  legislativa
vigente,  nonche'  delle  direttive,  dei   provvedimenti   e   delle
disposizioni di servizio, anche in  tema  di  assenze  per  malattia,
nonche'  di  presenza  in  servizio  correlata  alle  esigenze  della
struttura  ed  all'espletamento  dell'incarico   affidato   ove   non
ricorrano le fattispecie considerate nell'art.  55-quater,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001; 
      b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi
di correttezza verso i  componenti  della  direzione  aziendale,  gli
altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; 
      c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
      d)  comportamento  negligente  nella  compilazione,  tenuta   e
controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche; 
      e)  violazione  dell'obbligo  di   comunicare   tempestivamente
all'azienda o ente di essere stato rinviato a  giudizio  o  di  avere
avuto conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale
quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si
possono configurare situazioni di incompatibilita'  ambientale  o  di
grave pregiudizio per l'azienda o ente; 
      f)  inosservanza  degli  obblighi  previsti   in   materia   di
prevenzione degli infortuni o di sicurezza del  lavoro,  nonche'  del
divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per
l'azienda o ente o per gli utenti; 
      g) violazione del segreto d'ufficio,  cosi'  come  disciplinato
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda
o ente. 
    L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio  dell'azienda
o ente ed e' destinato alle attivita'  relative  alla  sicurezza  del
personale sanitario. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni, si applica nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi si applica nei casi previsti dall'art.
55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi, ivi indicati,  ex  art.
55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies - e  dall'art.
55-septies, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, si applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino  ad  un
massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita'  della  sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5,
6, e 7 oppure quando le  mancanze  previste  dai  medesimi  commi  si
caratterizzano per una particolare gravita'; 
      b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o  diffamazioni  verso  il
pubblico oppure nei confronti dell'azienda o ente  o  dei  componenti
della direzione aziendale, degli altri  dirigenti  o  dei  dipendenti
ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche  con
utenti; 
      c) manifestazioni offensive nei confronti dell'azienda o ente o
dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti,  dei
dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della liberta'
di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; 
      d)  tolleranza  di  irregolarita'  in  servizio,  di  atti   di
indisciplina,  di  contegno  scorretto  o  di  abusi  di  particolare
gravita' da parte del  personale  dirigente,  ove  non  ricorrano  le
fattispecie considerate nell'art. 55-sexies,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  n.  165/2001,
assenza ingiustificata dal  servizio  o  arbitrario  abbandono  dello
stesso; in tali ipotesi l'entita' della sanzione  e'  determinata  in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,  al
disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della  violazione  degli
obblighi del dirigente, agli eventuali danni  causati  all'azienda  o
ente, agli utenti o ai terzi; 
      f) occultamento da parte del dirigente di fatti  e  circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione  di
somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; 
      g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali  e  dei
regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita'  libero
professionale; 
    h) comportamenti omissivi  o  mancato  rispetto  dei  compiti  di
vigilanza, operativita' e continuita'  dell'assistenza  al  paziente,
nell'arco  delle  ventiquattro  ore,   nell'ambito   delle   funzioni
assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente; 
      i) comportamento negligente  od  omissivo  nella  compilazione,
tenuta e controllo delle  cartelle  cliniche,  referti  e  risultanze
diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o ente o per
i terzi; 
      j) inosservanza degli obblighi, a  lui  ascrivibili  in  merito
alla certificazione medica  concernente  assenze  di  lavoratori  per
malattia; 
      k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale  sia  derivato
grave danno all'azienda o ente o a terzi, fatto salvo quanto previsto
dal comma 7; 
      l) atti o comportamenti aggressivi, ostili  e  denigratori  nei
confronti di dirigenti o altri dipendenti; 
      m) atti, comportamenti o molestie lesivi della  dignita'  della
persona; 
      n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove  non
sussista la gravita' e reiterazione; 
      o)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale  in
applicazione  dell'art  55-quinquies,   comma   3-bis   del   decreto
legislativo n. 165/2001; 
      p) ingiustificate assenze collettive  nei  periodi  in  cui  e'
necessario  assicurare   continuita'   nell'erogazione   di   servizi
all'utenza in applicazione dell'art  55-quinquies,  comma  3-bis  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'azienda
o  ente,  in  relazione  a  documentate  esigenze   organizzative   e
funzionali dirette a garantire  la  continuita'  assistenziale,  puo'
differire, per un massimo di  trenta  giorni  sentito  l'interessato,
rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la  data  di
esecuzione della sanzione. 
    10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica: 
    1. con preavviso, per: 
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera
b), c), da f-bis) sino  a  f-quinquies  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e 55-septies, comma 4; 
      b) recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi
5, 6, 7 e  8  o,  comunque,  quando  le  mancanze  di  cui  ai  commi
precedenti si caratterizzino per una particolare gravita'; 
      c) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali  e  dei
regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita'  libero
professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o  una
forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda o ente; 
      d) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater, comma 3-quinquies; 
      e)  la  violazione  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui
all'art. 16  comma  2,  secondo  e  terzo  periodo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
      f) recidiva nel biennio di atti,  comportamenti  o  molestie  a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento  o  la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita'; 
    2. senza preavviso, per: 
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera
a), d), e) ed f) del decreto  legislativo  n.  165/2001  e  dall'art.
55-quinquies, comma 3; 
      b) gravi fatti  illeciti  di  rilevanza  penale,  ivi  compresi
quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare,  secondo  la
disciplina  dell'art.  74  (Sospensione   cautelare   in   corso   di
procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma
1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); 
      c) condanna, anche non passata in giudicato, per: 
        per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e  8,  comma  1,
del decreto legislativo n. 235/2012; 
        per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1,  2  e  3  della
legge 11 gennaio 2018 n. 3; 
        quando  alla  condanna   consegua   comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
        gravi delitti commessi in servizio; 
        delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001; 
      d) per gli atti e comportamenti non  ricompresi  specificamente
nelle  lettere   precedenti,   seppur   estranei   alla   prestazione
lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravita'
tale da  non  consentire  la  prosecuzione  neppure  provvisoria  del
rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. 
    11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a  8  e
dal comma 10 sono comunque sanzionate secondo i  criteri  di  cui  al
comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione  dei  fatti
sanzionabili,  agli  obblighi  dei  dirigenti  di  cui  all'art.   70
(Obblighi del dirigente), nonche' quanto al tipo e alla misura  delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 
    12. Al codice disciplinare di cui al presente  articolo,  nonche'
al codice di comportamento e alle carte  dei  servizi,  ove  emanate,
deve essere data la massima pubblicita'  mediante  pubblicazione  sul
sito  istituzionale  dell'azienda  o  ente,  secondo  le   previsioni
dell'art. 55, comma 2, ultimo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001.   Tale   pubblicita'   equivale   a   tutti   gli   effetti
all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. 
    13. In sede di  prima  applicazione  del  presente  C.C.N.L.,  il
codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle
forme di cui al  comma  12,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
stipulazione del presente C.C.N.L.  e  si  applica  dal  quindicesimo
giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione
nel sito web dell'amministrazione. Resta ferma l'applicabilita' delle
sanzioni di legge.