(Allegato-art. 73)
                              Art. 73. 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
l'azienda o ente,  qualora  ritenga  necessario  espletare  ulteriori
accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la
contestazione e  previa  puntuale  informazione  al  dirigente,  puo'
disporre la sospensione dal lavoro dello  stesso  dirigente,  per  un
periodo non superiore a trenta  giorni,  con  la  corresponsione  del
trattamento economico complessivo in godimento. Tale  periodo  potra'
essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e
complessita'. 
    2. Qualora  il  procedimento  disciplinare  si  concluda  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione,  il  periodo  della  sospensione  cautelare  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.