(Allegato-art. 77)
                              Art. 77. 
    Reintegrazione sul posto di lavoro e indennita' supplementare 
 
    1. L'azienda o ente o il  dirigente  possono  proporre  all'altra
parte, in sostituzione della  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro,
prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo
n. 165/2001, il pagamento a favore  del  dirigente  di  un'indennita'
supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti  e
delle circostanze emerse, tra un minimo  pari  al  corrispettivo  del
preavviso  maturato,  maggiorato  dell'importo  equivalente   a   due
mensilita', ed un  massimo  pari  al  corrispettivo  di  ventiquattro
mensilita'. 
    2.  L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma   1   e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa  fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: 
      sette mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 
      sei mensilita' in corrispondenza del  50esimo  e  52esimo  anno
compiuto; 
      cinque mensilita' in corrispondenza del 49esimo e 53esimo  anno
compiuto; 
      quattro mensilita' in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno
compiuto; 
      tre mensilita' in corrispondenza del  47esimo  e  55esimo  anno
compiuto; 
      due mensilita' in corrispondenza del  46esimo  e  56esimo  anno
compiuto. 
    3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche  la
retribuzione di  posizione  -  parte  fissa  gia'  in  godimento  del
dirigente  al  momento  del  licenziamento,  con   esclusione   della
variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennita'
connesse all'incarico precedentemente ricoperto. 
    4. Il dirigente che accetti l'indennita' supplementare  in  luogo
della  reintegrazione  non  puo'  successivamente  adire  l'autorita'
giudiziaria per ottenere la  reintegrazione.  In  caso  di  pagamento
dell'indennita' supplementare, l'azienda o  ente  non  puo'  assumere
altro dirigente  nel  posto  precedentemente  coperto  dal  dirigente
cessato, per  un  periodo  corrispondente  al  numero  di  mensilita'
riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 
    5. Il dirigente che abbia accettato l'indennita' supplementare in
luogo della reintegrazione, per  un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita'  o
l'annullabilita' del licenziamento, puo' avvalersi  della  disciplina
di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Qualora
si realizzi il trasferimento ad altra Azienda o Ente, il dirigente ha
diritto ad un numero di mensilita' pari al solo periodo non lavorato.