(Allegato-art. 54)
 
                               Art. 54 
 
                 Clausola di salvaguardia economica 
 
  1. Nel caso in cui, a seguito di processi di  riorganizzazione  che
abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso,  al
dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti  dalla
struttura organizzativa  dell'amministrazione,  con  retribuzione  di
posizione di  importo  inferiore  a  quella  connessa  al  precedente
incarico,  allo  stesso   e'   riconosciuto   un   differenziale   di
retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi
commi da 2 a 6. 
  2. Il differenziale di cui al comma 1 e' definito in un importo che
consenta di conseguire  un  complessivo  valore  di  retribuzione  di
posizione inizialmente in una percentuale  fino  al  100%  di  quella
connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente  come
previsto dal comma 3. 
  3. Il differenziale di cui al comma 1 e'  riconosciuto,  a  seguito
della individuazione delle risorse a copertura  dell'onere  ai  sensi
del comma 5 e nei limiti  delle  stesse,  permanendo  l'incarico  con
retribuzione di posizione  inferiore,  fino  alla  data  di  scadenza
dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due  anni  successivi  a
tale  data,  permanendo  l'incarico  con  retribuzione  di  posizione
inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di  1/3  il
primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa  di  essere
corrisposto dall'anno successivo. 
  4. Nella retribuzione connessa al precedente  incarico  di  cui  al
comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente
gia' attribuiti ai sensi del presente articolo. 
  5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al  comma  2  e'
posto a carico dei fondi di cui agli artt. 48, 51, 68 e 80.  In  sede
di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, sono  individuate
la percentuale di cui al comma 2, nonche' le risorse a copertura  del
conseguente onere, dando priorita' alle eventuali somme  destinate  a
retribuzione di  posizione  e  di  risultato  resesi  disponibili  in
conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1  ed  a
quelle non  utilizzate  a  fine  anno  destinate  a  retribuzione  di
posizione.  Analogamente,  per  la  dirigenza  di  prima  fascia,  le
amministrazioni individuano le risorse  nell'ambito  degli  specifici
fondi ad essa destinati. 
  6.  La  disciplina  di  cui  al   presente   articolo   non   trova
applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui
al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico
con retribuzione di posizione  inferiore  a  seguito  di  valutazione
negativa. 
  7.   La   contrattazione   integrativa   disciplina   altresi'   la
corresponsione di un differenziale di posizione, con onere  a  carico
dei fondi di cui agli artt. 48, 51, 68 e 80, anche nei casi  in  cui,
alla scadenza dell'incarico, in assenza di valutazione negativa,  sia
conferito un  incarico  con  retribuzione  di  posizione  di  importo
inferiore al 90% della retribuzione  di  posizione  prevista  per  il
precedente incarico. In tal caso, il differenziale e'  definito,  nel
primo  anno  del  nuovo  incarico,  in  un  valore  che  consenta  di
conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al
90%  di  quella  connessa  al  precedente  incarico.  Nei  due   anni
successivi  al  primo,  permanendo  l'incarico  con  retribuzione  di
posizione inferiore, il valore originariamente attribuito  si  riduce
di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno  e  cessa
di  essere  corrisposto  dall'anno  successivo.  Nella   retribuzione
connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di
posizione  eventualmente  gia'  attribuiti  ai  sensi  del   presente
articolo.  La  medesima  contrattazione  integrativa  puo'   altresi'
stabilire,  ferma  restando  la  necessaria  assenza  di  valutazione
negativa, soglie di valutazione positiva  che  occorre  superare  per
poter accedere al beneficio di cui al presente comma. 
  8. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione
nei confronti dei dirigenti di cui all'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n.
165/2001 e dei dirigenti di cui all'art. 53 del  presente  CCNL,  non
ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell'art.  23,  comma  1
del  D.Lgs.  n.  165/2001,  cui   venga   riassegnato   un   incarico
dirigenziale di livello non generale.