(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
 
         Incentivi alla mobilita' territoriale del dirigente 
 
    1. Al fine di agevolare i processi di mobilita' di personale  con
qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
n.  165/2001  e  di  favorire  e  garantire  la  operativita'  e   la
funzionalita' degli uffici e dei servizi,  gli  enti  che  presentino
situazioni  oggettive  di  particolari  difficolta'  organizzative  e
funzionali,  connesse  anche  al   limitato   numero   di   posizioni
dirigenziali previste  dal  proprio  ordinamento  o  al  disagio  del
contesto ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie  di
calamita' naturale o di difficolta' socio-economiche e/o che  abbiano
necessita' di  avvalersi  di  dirigenti  in  possesso  di  specifiche
competenze   ed   esperienze   professionali,    possono    prevedere
l'erogazione di uno specifico incentivo,  una  tantum,  al  dirigente
interessato dagli stessi. 
    2. L'incentivo del comma 1 puo' essere stabilito  in  una  misura
non superiore a sei mensilita' della retribuzione di posizione minima
di cui all'art. 54, comma 6 e, comunque, in misura non superiore alle
mensilita' di vacanza  del  posto  stesso.  Esso  e'  corrisposto  ad
integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui all'art. 57. 
    3. Qualora, successivamente e  prima  della  scadenza  del  nuovo
incarico, il rapporto di lavoro  con  l'ente  ricevente,  cessi,  per
volonta' del dirigente, anche a  seguito  di  un  nuovo  processo  di
mobilita', e' dovuta la ripetizione dell'incentivo.