Art. 52. Incentivi alla mobilita' territoriale del dirigente 1. Al fine di agevolare i processi di mobilita' di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di favorire e garantire la operativita' e la funzionalita' degli uffici e dei servizi, gli enti che presentino situazioni oggettive di particolari difficolta' organizzative e funzionali, connesse anche al limitato numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento o al disagio del contesto ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie di calamita' naturale o di difficolta' socio-economiche e/o che abbiano necessita' di avvalersi di dirigenti in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, possono prevedere l'erogazione di uno specifico incentivo, una tantum, al dirigente interessato dagli stessi. 2. L'incentivo del comma 1 puo' essere stabilito in una misura non superiore a sei mensilita' della retribuzione di posizione minima di cui all'art. 54, comma 6 e, comunque, in misura non superiore alle mensilita' di vacanza del posto stesso. Esso e' corrisposto ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 57. 3. Qualora, successivamente e prima della scadenza del nuovo incarico, il rapporto di lavoro con l'ente ricevente, cessi, per volonta' del dirigente, anche a seguito di un nuovo processo di mobilita', e' dovuta la ripetizione dell'incentivo.