Art. 52.
Incentivi alla mobilita' territoriale del dirigente
1. Al fine di agevolare i processi di mobilita' di personale con
qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e di favorire e garantire la operativita' e la
funzionalita' degli uffici e dei servizi, gli enti che presentino
situazioni oggettive di particolari difficolta' organizzative e
funzionali, connesse anche al limitato numero di posizioni
dirigenziali previste dal proprio ordinamento o al disagio del
contesto ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie di
calamita' naturale o di difficolta' socio-economiche e/o che abbiano
necessita' di avvalersi di dirigenti in possesso di specifiche
competenze ed esperienze professionali, possono prevedere
l'erogazione di uno specifico incentivo, una tantum, al dirigente
interessato dagli stessi.
2. L'incentivo del comma 1 puo' essere stabilito in una misura
non superiore a sei mensilita' della retribuzione di posizione minima
di cui all'art. 54, comma 6 e, comunque, in misura non superiore alle
mensilita' di vacanza del posto stesso. Esso e' corrisposto ad
integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui all'art. 57.
3. Qualora, successivamente e prima della scadenza del nuovo
incarico, il rapporto di lavoro con l'ente ricevente, cessi, per
volonta' del dirigente, anche a seguito di un nuovo processo di
mobilita', e' dovuta la ripetizione dell'incentivo.