Art. 50. Calendario didattico 1. L'attivita' didattica e' organizzata per anni accademici che iniziano esclusivamente a tal fine il primo ottobre di ciascun anno e terminano il trenta settembre dell'anno successivo. 2. L'inizio effettivo dei singoli corsi puo' essere variato mediante deliberazione dei consigli di dipartimento. 3. Il regolamento didattico e i regolamenti dei dipartimenti determinano il periodo di tempo e le modalita' secondo le quali debbono svolgersi le lezioni e le altre attivita' didattiche.