(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
                    Esami di profitto e di laurea 
 
    1. Le commissioni per gli esami di  profitto  sono  nominate  dal
direttore di dipartimento e sono  composte  dal  professore  titolare
dell'insegnamento che le presiede secondo le modalita' stabilite  dal
regolamento  didattico  di  ateneo.  In  caso  di   impedimento   del
presidente, il direttore di dipartimento nomina un sostituto titolare
anche di insegnamento affine. 
    2.   Il   presidente   puo'   articolare   la   commissione    in
sottocommissioni, mantenendone comunque la  presidenza;  per  ciascun
candidato, attesta unicamente  la  data  dell'esame  e  la  votazione
espressa in trentesimi,  sottoscrivendo,  anche  in  forma  digitale,
apposito verbale. 
    3. Le modalita' e la durata di ogni sessione sono  stabilite  dai
regolamenti dei dipartimenti. 
    4.  L'esame  di  laurea,  se  previsto,   e'   disciplinato   dai
regolamenti dei dipartimenti. La commissione per gli esami di tesi e'
nominata dal direttore di dipartimento ed e' costituita da un  numero
di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori  di
prima e seconda  fascia  o  ricercatori  ed  eventualmente  da  altri
docenti cultori della materia  ed  esperti  di  alta  qualificazione,
secondo quanto previsto dal regolamento didattico.