Art. 51. Esami di profitto e di laurea 1. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di dipartimento e sono composte dal professore titolare dell'insegnamento che le presiede secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico di ateneo. In caso di impedimento del presidente, il direttore di dipartimento nomina un sostituto titolare anche di insegnamento affine. 2. Il presidente puo' articolare la commissione in sottocommissioni, mantenendone comunque la presidenza; per ciascun candidato, attesta unicamente la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo, anche in forma digitale, apposito verbale. 3. Le modalita' e la durata di ogni sessione sono stabilite dai regolamenti dei dipartimenti. 4. L'esame di laurea, se previsto, e' disciplinato dai regolamenti dei dipartimenti. La commissione per gli esami di tesi e' nominata dal direttore di dipartimento ed e' costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia ed esperti di alta qualificazione, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.