Art. 52. Titoli accademici 1. L'universita' conferisce i titoli di cui alla legge sugli ordinamenti didattici. 2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati, sotto la dicitura «Repubblica italiana - In nome della legge», dal rettore e debbono essere sottoscritti anche dal responsabile della struttura didattica o del corso di studio e dal direttore generale. 3. I dipartimenti, su proposta motivata dei consigli di corso di laurea magistrale, possono, a maggioranza di due terzi, previo parere vincolante assunto a maggioranza di due terzi dal senato accademico e ottenuta l'autorizzazione del Ministro dell'universita' e della ricerca, deliberare il conferimento della laurea magistrale ad honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline afferenti al relativo corso di laurea. 4. I cicli e i periodi di studio svolti all'estero e i titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari, possono essere riconosciuti dall'universita' su proposta del consiglio di dipartimento cui tale riconoscimento puo' essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti. Il titolo corrispondente e' conferito dal rettore, previo parere del senato accademico. Sono comunque fatte salve le leggi speciali e le convenzioni con Stati stranieri debitamente concluse e rese esecutive.