(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
 
                          Titoli accademici 
 
    1. L'universita' conferisce i titoli  di  cui  alla  legge  sugli
ordinamenti didattici. 
    2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati,  sotto  la
dicitura «Repubblica italiana - In nome della legge», dal  rettore  e
debbono essere sottoscritti anche dal  responsabile  della  struttura
didattica o del corso di studio e dal direttore generale. 
    3. I dipartimenti, su proposta motivata dei consigli di corso  di
laurea magistrale, possono, a maggioranza di due terzi, previo parere
vincolante assunto a maggioranza di due terzi dal senato accademico e
ottenuta  l'autorizzazione  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  deliberare  il  conferimento  della  laurea  magistrale  ad
honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni  fatte,
siano venute in meritata fama di singolare perizia  nelle  discipline
afferenti al relativo corso di laurea. 
    4. I cicli e i periodi di studio svolti all'estero e i titoli  di
studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore,  del
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli
universitari,  possono  essere   riconosciuti   dall'universita'   su
proposta del consiglio di dipartimento cui tale  riconoscimento  puo'
essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti  e  degli  esami
speciali e generali sostenuti. Il titolo corrispondente e'  conferito
dal rettore, previo parere del senato accademico. Sono comunque fatte
salve  le  leggi  speciali  e  le  convenzioni  con  Stati  stranieri
debitamente concluse e rese esecutive.