Art. 53. Riconoscimento della carriera universitaria e dei crediti formativi 1. I regolamenti stabiliscono le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre universita' italiane, comunitarie o straniere, ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo, nonche' la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto. 2. Gli esami di profitto superati in una struttura didattica universitaria italiana, europea o straniera possono essere riconosciuti dal consiglio di dipartimento o della scuola di specializzazione secondo le modalita' stabilite nei relativi regolamenti, previo parere obbligatorio del titolare dell'insegnamento o, in mancanza, di docente dello stesso settore scientifico- disciplinare.