(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
 Riconoscimento della carriera universitaria e dei crediti formativi 
 
    1. I regolamenti stabiliscono  le  norme  per  il  riconoscimento
della  carriera  scolastica  degli  studenti  provenienti  da   altre
universita' italiane, comunitarie o  straniere,  ovvero  che  abbiano
interrotto gli studi prima del  conseguimento  del  relativo  titolo,
nonche' la decadenza degli studenti fuori corso che  abbiano  cessato
di sostenere esami di profitto. 
    2. Gli esami di profitto  superati  in  una  struttura  didattica
universitaria  italiana,   europea   o   straniera   possono   essere
riconosciuti  dal  consiglio  di  dipartimento  o  della  scuola   di
specializzazione  secondo  le  modalita'   stabilite   nei   relativi
regolamenti,    previo    parere    obbligatorio     del     titolare
dell'insegnamento o, in mancanza, di  docente  dello  stesso  settore
scientifico- disciplinare.