Art. 63 Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale 1. La mobilita' volontaria tra aziende ed enti e' disciplinata dall'art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: a) la mobilita' avviene nel rispetto dell'area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all'art. 19, comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e all'art. 23, commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento); b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall'azienda, indica procedure e criteri di valutazione; c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L'azienda o ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro trenta giorni. 3. Nell'applicazione del comma 2, le aziende ed enti danno priorita' alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori. 4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post-universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilita' volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione. 5. Resta consentita la mobilita' per interscambio/compensazione ai sensi dell'art. 29-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e relative disposizioni applicative. 6. La mobilita' volontaria non comporta l'assoggettamento al periodo di prova secondo quanto disposto dall'art. 40, commi 11 e 12, (Periodo di prova). 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 52 (Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale) del CCNL del 21 maggio 2018 e l'art. 21 (Mobilita') del CCNL del 19 aprile 2004.