Art. 63
Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale
1. La mobilita' volontaria tra aziende ed enti e' disciplinata
dall'art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue:
a) la mobilita' avviene nel rispetto dell'area e del profilo
professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta
fermo quanto previsto all'art. 19, comma 3 (Progressione economica
all'interno delle aree) e all'art. 23, commi 2 e 3 (Disposizioni
particolari sulla conservazione del trattamento economico in
godimento);
b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul
sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall'azienda,
indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al
bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa.
L'azienda o ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso,
risponde motivatamente entro trenta giorni.
3. Nell'applicazione del comma 2, le aziende ed enti danno
priorita' alle domande per gravi e documentate esigenze di salute,
per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per
esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e ai
genitori.
4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di
aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi
post-universitari, di specializzazione, di management e master) a
seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve
impegnarsi a non accedere alla mobilita' volontaria se non siano
trascorsi due anni dal termine della formazione.
5. Resta consentita la mobilita' per interscambio/compensazione
ai sensi dell'art. 29-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
relative disposizioni applicative.
6. La mobilita' volontaria non comporta l'assoggettamento al
periodo di prova secondo quanto disposto dall'art. 40, commi 11 e 12,
(Periodo di prova).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 52
(Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale)
del CCNL del 21 maggio 2018 e l'art. 21 (Mobilita') del CCNL del 19
aprile 2004.