(Allegato-art. 63)
                               Art. 63 
 
  Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale 
 
    1. La mobilita' volontaria tra aziende ed  enti  e'  disciplinata
dall'art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Al fine di rendere maggiormente trasparente  l'istituto  della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: 
      a) la mobilita' avviene nel rispetto dell'area  e  del  profilo
professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire.  Resta
fermo quanto previsto all'art. 19, comma  3  (Progressione  economica
all'interno delle aree) e all'art. 23,  commi  2  e  3  (Disposizioni
particolari  sulla  conservazione  del   trattamento   economico   in
godimento); 
      b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e  pubblicato  sul
sito web aziendale,  riportante  i  profili  ricercati  dall'azienda,
indica procedure e criteri di valutazione; 
      c) la partecipazione e' consentita  a  tutti  i  dipendenti  in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; 
      d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; 
      e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; 
      f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'ente o azienda di appartenenza,  la  partecipazione  al
bando  avviene  anche  senza  il  preventivo  assenso  della  stessa.
L'azienda o ente di appartenenza, ricevuta la richiesta  di  assenso,
risponde motivatamente entro trenta giorni. 
    3. Nell'applicazione del  comma  2,  le  aziende  ed  enti  danno
priorita' alle domande per gravi e documentate  esigenze  di  salute,
per ricongiungimento del coniuge o  figli  minori  affidatari  o  per
esigenze connesse all'assistenza ai  figli  minori  o  inabili  e  ai
genitori. 
    4. Il personale ammesso a particolari corsi di  formazione  o  di
aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio  corsi
post-universitari, di specializzazione, di  management  e  master)  a
seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o  ente  deve
impegnarsi a non accedere alla  mobilita'  volontaria  se  non  siano
trascorsi due anni dal termine della formazione. 
    5. Resta consentita la mobilita'  per  interscambio/compensazione
ai sensi dell'art. 29-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001  e
relative disposizioni applicative. 
    6. La mobilita'  volontaria  non  comporta  l'assoggettamento  al
periodo di prova secondo quanto disposto dall'art. 40, commi 11 e 12,
(Periodo di prova). 
    7. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  52
(Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria  del  personale)
del CCNL del 21 maggio 2018 e l'art. 21 (Mobilita') del CCNL  del  19
aprile 2004.