Art. 30.
Incrementi dello stipendio tabellare
e della retribuzione di posizione fissa
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di
tredicesima mensilita', dei dirigenti, definito dall'art. 49, comma 3
del CCNL 16 luglio 2024 nella misura di euro 47.015,77 e'
incrementato:
per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti
all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi
dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici
mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui
all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia'
erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n.
234/2021;
con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili
per tredici mensilita'.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609,
della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n.
213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi
abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per
l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo
valore a regime annuo lordo per 13 mensilita' dello stipendio
tabellare e' rideterminato in euro 50.005,77.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la retribuzione di posizione
fissa annua lorda per tredici mensilita' della dirigenza di cui alla
presente sezione, e' rideterminata nei valori di cui alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Per effetto della rideterminazione di cui al comma 4 il valore
complessivo della retribuzione di posizione, intesa come somma tra
parte fissa e parte variabile, e' ridefinita entro valori massini
annui lordi per tredici mensilita' di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico