(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                Incrementi dello stipendio tabellare 
               e della retribuzione di posizione fissa 
 
    1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita', dei dirigenti, definito dall'art. 49, comma 3
del  CCNL  16  luglio  2024  nella  misura  di  euro   47.015,77   e'
incrementato: 
      per  l'anno  2022,  di  importi  mensili  lordi  corrispondenti
all'anticipazione economica di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale  anno  ai  sensi
dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; 
      per  l'anno  2023,  di  importi  mensili  lordi,  per   tredici
mensilita',  corrispondenti  all'anticipazione   economica   di   cui
all'art. 47-bis, comma 2 del decreto  legislativo  n.  165/2001  gia'
erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della  legge  n.
234/2021; 
      con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro  230,00  lordi  mensili
per tredici mensilita'. 
    2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  609,
della legge n. 234/2021,  come  rideterminata,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  28,  della  legge  n.
213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre  2023  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge  n.  145/2023,  per  gli  enti  che  vi
abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto  dovuto,  per
l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea. 
    3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo
valore a  regime  annuo  lordo  per  13  mensilita'  dello  stipendio
tabellare e' rideterminato in euro 50.005,77. 
    4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la retribuzione di  posizione
fissa annua lorda per tredici mensilita' della dirigenza di cui  alla
presente sezione, e' rideterminata nei valori di  cui  alla  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    5. Per effetto della rideterminazione di cui al comma 4 il valore
complessivo della retribuzione di posizione, intesa  come  somma  tra
parte fissa e parte variabile, e'  ridefinita  entro  valori  massini
annui lordi per tredici mensilita' di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico