(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                          Incremento Fondi 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per la  retribuzione
di posizione di cui all'art. 52, comma 1, del CCNL del 16 luglio 2024
e' stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro
1.630,02 per ogni dirigente destinatario della  presente  sezione  in
servizio alla data  del  31  dicembre  2021.  Quota  parte  di  detto
incremento e' destinato alla copertura di quanto  previsto  dall'art.
30 (Incrementi dello stipendio  tabellare  e  della  retribuzione  di
posizione fissa), comma 4 e dall'art. 32 (Incrementi  dell'indennita'
di struttura complessa). 
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per la  retribuzione
risultato e altri trattamenti accessori di cui all'art. 52,  comma  2
del CCNL del  16  luglio  2024  e'  stabilmente  incrementato  di  un
importo, su base  annua,  pari  a  euro  260,00  per  ogni  dirigente
destinatario della presente sezione in  servizio  alla  data  del  31
dicembre  2021.  Le  suddette  risorse  incrementali  possono  essere
destinate anche, in tutto o in  parte,  alternativamente,  a  welfare
integrativo. 
    3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121  della
legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio  2025),  con  la
decorrenza ivi indicata, ciascun'azienda o  ente  puo'  ulteriormente
incrementare il Fondo di cui al comma  2,  oltre  il  limite  di  cui
all'art. 23, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  75/2017,  di  un
importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari  dell'anno
2021, relativo  al  personale  destinatario  del  medesimo  Fondo.  I
conseguenti oneri sono sostenuti a valere  su  risorse  appositamente
stanziate a carico dei rispettivi bilanci delle aziende o enti.