Art. 33.
Incremento Fondi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per la retribuzione
di posizione di cui all'art. 52, comma 1, del CCNL del 16 luglio 2024
e' stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro
1.630,02 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in
servizio alla data del 31 dicembre 2021. Quota parte di detto
incremento e' destinato alla copertura di quanto previsto dall'art.
30 (Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di
posizione fissa), comma 4 e dall'art. 32 (Incrementi dell'indennita'
di struttura complessa).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per la retribuzione
risultato e altri trattamenti accessori di cui all'art. 52, comma 2
del CCNL del 16 luglio 2024 e' stabilmente incrementato di un
importo, su base annua, pari a euro 260,00 per ogni dirigente
destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31
dicembre 2021. Le suddette risorse incrementali possono essere
destinate anche, in tutto o in parte, alternativamente, a welfare
integrativo.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della
legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la
decorrenza ivi indicata, ciascun'azienda o ente puo' ulteriormente
incrementare il Fondo di cui al comma 2, oltre il limite di cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un
importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno
2021, relativo al personale destinatario del medesimo Fondo. I
conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente
stanziate a carico dei rispettivi bilanci delle aziende o enti.