(Testo unico imposte sui redditi-art. 137)
                              ART. 137 
Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile  per
                 il gruppo di imprese non residenti 
(articolo 130 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a)
e b), possono esercitare l'opzione  per  includere  proporzionalmente
nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione,
i redditi conseguiti da tutte  le  proprie  societa'  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del  codice  civile
non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 140. 
2. L'esercizio dell'opzione di cui al  comma  1  e'  consentito  alle
societa' e agli enti: 
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  numero  1),
del  codice  civile  esclusivamente  dallo  Stato  o  da  altri  enti
pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro
volta, tenendo conto delle partecipazioni  possedute  da  loro  parti
correlate, quali soggetti controllanti ai sensi  dell'articolo  2359,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile di  altra  societa'  o
ente commerciale residente o non residente. 
3. Per la verifica della condizione di cui al comma 2, lettera b), le
partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo  5,  comma
5, si cumulano fra loro. 
4.  La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per   l'esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale controllata  esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione III del presente capo.