ART. 138
Effetti dell'esercizio dell'opzione
(articolo 131 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le
perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo
140 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione
agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa'
controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente
sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o piu'
controllate residenti, per la validita' dell'opzione di cui
all'articolo 137 e' necessario che la societa' controllante e
ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui
alla sezione III. In tal caso la quota di reddito della controllata
non residente da includere nella base imponibile del gruppo
corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna
societa' residente di cui al presente comma.
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del
soggetto controllante e delle societa' controllate di cui al comma 2
in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non
residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene
l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario
di cui all'articolo 139, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli
utili alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non
residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione
del relativo bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto competono alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 137. Per
il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla
controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle
detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al
periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi
presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti
singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 74, commi 3, lettere a), b) e c), e
4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.