(Testo unico imposte sui redditi-art. 138)
                              ART. 138 
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione 
(articolo 131 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  L'esercizio  dell'opzione  consente  di  imputare   al   soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione  i  redditi  e  le
perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui  all'articolo
140 per la quota parte corrispondente alla  quota  di  partecipazione
agli utili  dello  stesso  soggetto  controllante  e  delle  societa'
controllate  residenti  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto  della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. 
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente
sia detenuta in tutto o in  parte  per  il  tramite  di  una  o  piu'
controllate  residenti,  per  la  validita'   dell'opzione   di   cui
all'articolo  137  e'  necessario  che  la  societa'  controllante  e
ciascuna di tali controllate residenti esercitino  l'opzione  di  cui
alla sezione III. In tal caso la quota di reddito  della  controllata
non  residente  da  includere  nella  base  imponibile   del   gruppo
corrisponde alla somma delle  quote  di  partecipazione  di  ciascuna
societa' residente di cui al presente comma. 
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta  del
soggetto controllante e delle societa' controllate di cui al comma  2
in corso alla data di  chiusura  dell'esercizio  della  societa'  non
residente. Nel caso in cui quest'ultima  non  abbia  l'obbligo  della
redazione annuale del  bilancio  d'esercizio,  l'imputazione  avviene
l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il  bilancio  volontario
di cui all'articolo 139, comma 2. 
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di  partecipazione  agli
utili  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  della  societa'  non
residente o se maggiore quella alla data di approvazione o  revisione
del relativo bilancio. 
5. Gli obblighi di versamento a saldo e  in  acconto  competono  alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente,  al  netto  delle  detrazioni  e  dei
crediti d'imposta e delle ritenute  d'acconto,  come  indicata  nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 137.  Per
il  primo  esercizio  la  determinazione  dell'acconto  dovuto  dalla
controllante e' effettuata sulla base dell'imposta,  al  netto  delle
detrazioni,  dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute   d'acconto,
corrispondente alla somma  algebrica  degli  imponibili  relativi  al
periodo precedente, come indicati  nelle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate  per  il   periodo   stesso   dalle   societa'   residenti
singolarmente  considerate.  Si   applicano,   in   ogni   caso,   le
disposizioni di cui all'articolo 74, commi 3, lettere a), b) e c),  e
4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.