ART. 139
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
(articolo 132 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo
140, l'opzione di cui all'articolo 138 ha durata per cinque esercizi
del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del
quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il
successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita'
e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La
disposizione di cui al secondo periodo si applica al termine di
ciascun triennio.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 140;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata
con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in cui
questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle
controllate residenti di cui all'articolo 138, comma 2, e di quelle
non residenti di cui all'articolo 140, da parte dei soggetti iscritti
al registro dei revisori legali istituito in applicazione del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o, per quanto riguarda le
controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che
il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della
revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del
giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio,
redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione
della societa' di un bilancio volontario riferito a un periodo di
tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante,
comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non
residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 148 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla
lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione
necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere
entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle
richieste dell'Amministrazione finanziaria.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 137 e
seguenti, la societa' controllante accede al regime previsto dalla
presente sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
per il valido esercizio dell'opzione. In particolare, dall'istanza di
interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 137, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta, l'ultimo
bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche' la
quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante e alle
controllate di cui all'articolo 138, comma 2, l'eventuale diversa
durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale
diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito l'incarico
per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione
di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 185.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere
subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante
dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati a una maggiore tutela
degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3
il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del
reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa'
controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o
territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio
economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di
cui all'articolo 186, comma 4, lettera a).
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate
all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso
comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta
durante il quale si possono essere verificate. La societa' o ente
controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente
sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei
redditi.