(Testo unico imposte sui redditi-art. 139)
                              ART. 139 
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione 
(articolo 132 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo
140, l'opzione di cui all'articolo 138 ha durata per cinque  esercizi
del  soggetto  controllante  ed  e'  irrevocabile.  Al  termine   del
quinquennio  l'opzione  si  intende  tacitamente  rinnovata  per   il
successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita'
e  i  termini  previsti  per  la   comunicazione   dell'opzione.   La
disposizione di cui al secondo  periodo  si  applica  al  termine  di
ciascun triennio. 
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi'  subordinata  al  verificarsi
delle seguenti condizioni: 
a)  il  suo  esercizio  deve  avvenire  relativamente  a   tutte   le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 140; 
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa'  controllata
con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in  cui
questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali; 
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e  delle
controllate residenti di cui all'articolo 138, comma 2, e  di  quelle
non residenti di cui all'articolo 140, da parte dei soggetti iscritti
al registro dei revisori legali istituito in applicazione del decreto
legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  o,  per  quanto  riguarda  le
controllate non residenti, anche da altri soggetti a  condizione  che
il revisore  del  soggetto  controllante  utilizzi  gli  esiti  della
revisione contabile dagli stessi  soggetti  effettuata  ai  fini  del
giudizio sul bilancio annuale o  consolidato.  Nel  caso  in  cui  la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio,
redazione a cura dell'organo sociale  cui  compete  l'amministrazione
della societa' di un bilancio volontario riferito  a  un  periodo  di
tempo  corrispondente  al  periodo  d'imposta   della   controllante,
comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; 
d) attestazione  rilasciata  da  ciascuna  societa'  controllata  non
residente  secondo  le  modalita'  previste  dal   decreto   di   cui
all'articolo 148 dalla quale risulti: 
1) il consenso alla  revisione  del  proprio  bilancio  di  cui  alla
lettera c); 
2) l'impegno a fornire al  soggetto  controllante  la  collaborazione
necessaria per la  determinazione  dell'imponibile  e  per  adempiere
entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle
richieste dell'Amministrazione finanziaria. 
3. Al ricorrere  delle  condizioni  previste  dagli  articoli  137  e
seguenti, la societa' controllante accede al  regime  previsto  dalla
presente sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  e),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei  requisiti
per il valido esercizio dell'opzione. In particolare, dall'istanza di
interpello dovra' risultare: 
a)   la   qualificazione   soggettiva   del   soggetto   controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 137, comma 2; 
b) la puntuale descrizione  della  struttura  societaria  estera  del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate; 
c) la denominazione, la sede sociale,  l'attivita'  svolta,  l'ultimo
bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche' la
quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante e  alle
controllate di cui all'articolo 138,  comma  2,  l'eventuale  diversa
durata dell'esercizio  sociale  e  le  ragioni  che  richiedono  tale
diversita'; 
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato  attribuito  l'incarico
per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione
di tali incarichi; 
e)  l'elenco  delle   imposte   relativamente   alle   quali   verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 185. 
4. La  risposta  positiva  dell'Agenzia  delle  entrate  puo'  essere
subordinata  all'assunzione  da  parte  del   soggetto   controllante
dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati a una  maggiore  tutela
degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma  3
il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a  quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per  la  determinazione  del
reddito imponibile fra le quali  anche  l'esclusione  delle  societa'
controllate di dimensioni  non  rilevanti  residenti  negli  Stati  o
territori appartenenti all'Unione  europea  o  aderenti  allo  Spazio
economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di
cui all'articolo 186, comma 4, lettera a). 
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate
all'Agenzia delle entrate con  le  modalita'  previste  dallo  stesso
comma 3 entro il mese successivo  alla  fine  del  periodo  d'imposta
durante il quale si possono essere verificate.  La  societa'  o  ente
controllante che intende accedere al regime previsto  dalla  presente
sezione ma non ha presentato l'istanza  di  interpello  prevista  dal
comma  3  ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
positiva deve segnalare detta  circostanza  nella  dichiarazione  dei
redditi.