(Testo unico imposte sui redditi-art. 140)
                              ART. 140 
               Definizione del requisito di controllo 
(articolo 133 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le
societa' e gli enti di ogni tipo con o senza  personalita'  giuridica
non residenti nel  territorio  dello  Stato  le  cui  azioni,  quote,
diritti di  voto  e  di  partecipazione  agli  utili  sono  posseduti
direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante  per
una  percentuale  superiore  al  50   per   cento   da   determinarsi
relativamente alla societa' controllante e alle societa'  controllate
residenti di cui all'articolo  138,  comma  2,  tenendo  conto  della
eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena  societaria  di
controllo. 
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono  sussistere  alla  fine
dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia, i  redditi  e  le
perdite  prodotti  dalle  societa'   cui   tali   partecipazioni   si
riferiscono sono esclusi dalla formazione della  base  imponibile  di
gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al  comma  1
si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine  dell'esercizio
della societa' controllante.