ART. 140
Definizione del requisito di controllo
(articolo 133 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le
societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica
non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote,
diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti
direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla societa' controllante e alle societa' controllate
residenti di cui all'articolo 138, comma 2, tenendo conto della
eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di
controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine
dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia, i redditi e le
perdite prodotti dalle societa' cui tali partecipazioni si
riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di
gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma 1
si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio
della societa' controllante.