ART. 141
Obblighi della societa' o ente controllante e rettifiche di
consolidamento
(articolo 134 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il reddito
imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito
risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le
norme di cui alla sezione I del presente capo e della parte I, titoli
III e titolo IV, capi I, II e III, in quanto compatibili con quelle
di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
a) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei
singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei
componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti
secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente,
ma anche successivo;
b) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo
di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della
presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle
societa' a condizione che siano conformi a quelli derivanti
dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti
esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente
previsti dal decreto di cui all'articolo 148 salvo quanto di seguito
previsto:
1) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul
reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi
previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un
importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti
per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti
che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta
sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato
dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' diverse da quelli previsti dalla stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo
94, comma 1, lettere a) e b), si considera fiscalmente riconosciuto
in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 101,
comma 5;
c) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di
cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore
a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o fra queste
e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base
imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta
utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la
redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 139, comma 2;
d) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui alle lettere a),
b) e c) concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo
il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
della societa' non residente;
e) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 104, commi 2, 3
e 7, 108, comma 1, secondo periodo, 109, 111, commi 11 e 14, 117,
comma 2, secondo periodo e 168;
f) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere
l'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica nei limiti in cui
analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle
legislazioni locali. In tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei
componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo
tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto
effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita'
e alle condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 148; in
mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo
restando quanto previsto dalla lettera a), non sono deducibili dal
reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di
cui al predetto articolo non imputati al conto economico della
controllata estera cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
137.