(Testo unico imposte sui redditi-art. 141)
                              ART. 141 
Obblighi  della  societa'  o  ente  controllante  e   rettifiche   di
                           consolidamento 
(articolo 134 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il  reddito
imponibile di ciascuna controllata estera. A tale  scopo  il  reddito
risultante dai bilanci revisionati  viene  rideterminato  secondo  le
norme di cui alla sezione I del presente capo e della parte I, titoli
III e titolo IV, capi I, II e III, in quanto compatibili  con  quelle
di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: 
a) indipendentemente  dai  criteri  adottati  per  la  redazione  dei
singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme  dei
componenti positivi e negativi di  reddito  dagli  stessi  risultanti
secondo i  criteri  di  cui  alla  predetta  sezione  I,  consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non solo se imputati al conto economico di un  esercizio  precedente,
ma anche successivo; 
b) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o  periodo
di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della
presente  sezione  sono  riconosciuti  ai  fini  dell'imposta   sulle
societa'  a  condizione  che  siano  conformi  a   quelli   derivanti
dall'applicazione  dei  criteri  contabili  adottati  nei  precedenti
esercizi e che siano adempiuti  gli  obblighi  formali  eventualmente
previsti dal decreto di cui all'articolo 148 salvo quanto di  seguito
previsto: 
1) i fondi per  rischi  e  oneri  risultanti  dal  predetto  bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo capo si considerano  riconosciuti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo  per  gli  stessi
previsto; 
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non  prevedano  un
importo massimo, gli stessi si considerano  fiscalmente  riconosciuti
per intero o nel minor ammontare corrispondente  agli  accantonamenti
che sarebbero  stati  deducibili  secondo  le  norme  della  predetta
sezione I a condizione che tale minore  ammontare  sia  rideterminato
dal soggetto controllante; 
3) i fondi per  rischi  e  oneri  risultanti  dal  predetto  bilancio
istituiti con finalita'  diverse  da  quelli  previsti  dalla  stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; 
4) il valore delle rimanenze finali dei  beni  indicati  all'articolo
94, comma 1, lettere a) e b), si considera  fiscalmente  riconosciuto
in misura non superiore al valore normale di  cui  all'articolo  101,
comma 5; 
c) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle  perdite  di
cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata  superiore
a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o fra  queste
e quelle  residenti  incluse  nella  determinazione  dell'unica  base
imponibile di cui alla presente sezione se  denominati  nella  valuta
utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore  per  la
redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 139, comma 2; 
d) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui alle lettere  a),
b) e c) concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo
il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
della societa' non residente; 
e) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 104, commi 2,  3
e 7, 108, comma 1, secondo periodo, 109, 111, commi  11  e  14,  117,
comma 2, secondo periodo e 168; 
f) relativamente  al  reddito  imponibile  delle  controllate  estere
l'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo  unico  delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche  apportate
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica  nei  limiti  in  cui
analoghe deduzioni dal reddito  imponibile  sono  riconosciute  dalle
legislazioni locali. In tal caso, e'  ammessa  la  deducibilita'  dei
componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo
tra  la  misura  prevista  dalla  legislazione  nazionale  e   quanto
effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le  modalita'
e alle condizioni di cui al decreto previsto  dall'articolo  148;  in
mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e  fermo
restando quanto previsto dalla lettera a), non  sono  deducibili  dal
reddito complessivo del gruppo i componenti negativi  di  reddito  di
cui al predetto  articolo  non  imputati  al  conto  economico  della
controllata estera cui si riferiscono. 
2. Non rilevano le perdite delle controllate non  residenti  relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
137.