(Testo unico imposte sui redditi-art. 142)
                              ART. 142 
                 Determinazione dell'imposta dovuta 
(articolo 136 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. La societa'  controllante,  effettuando  la  somma  algebrica  del
proprio imponibile e di quelli delle controllate  estere  determinati
secondo i criteri di  cui  agli  articoli  precedenti,  determina  il
reddito  imponibile  complessivo  relativamente  al   quale   calcola
l'imposta corrispondente. 
2.  Dall'imposta  determinata  secondo  il  comma   1,   oltre   alle
detrazioni, alle ritenute e ai crediti d'imposta relativi al soggetto
controllante, sono ammesse  in  detrazione  le  imposte  sul  reddito
pagate all'estero a  titolo  definitivo  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 185 e ai commi da 3 a 6. 
3. Al fine di determinare la quota di imposta  italiana  relativa  al
reddito estero oggetto di imputazione  alla  formazione  del  reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i redditi prodotti dalle controllate estere, e la  quota  di  imposta
italiana fino a concorrenza della quale  e'  accreditabile  l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a  ciascuna  controllata  estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta precedenti o successivi  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 185. 
4. Fino a concorrenza della  quota  d'imposta  italiana  relativa  al
reddito  prodotto  da  ciascuna  controllata  estera  successivamente
all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate  all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche  se
distribuito. 
5.  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   4,   si   considerano
prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli  esercizi  piu'
recenti. 
6. Nel caso in cui nello stesso  Paese  estero  siano  presenti  piu'
societa' controllate e la legislazione locale preveda  una  forma  di
tassazione di gruppo analoga a quella di cui  alla  sezione  III  del
presente capo se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa'
controllate non si avvalgono di tale forma di  tassazione  di  gruppo
nel Paese estero, ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  185  si
assume come imposta estera quella che sarebbe stata  dovuta  se  tali
societa' si fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla
tassazione di  gruppo  in  tale  Paese  costituiscono,  ai  fini  del
presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la compensazione
dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale
o parziale.