ART. 142
Determinazione dell'imposta dovuta
(articolo 136 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. La societa' controllante, effettuando la somma algebrica del
proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati
secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina il
reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola
l'imposta corrispondente.
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle
detrazioni, alle ritenute e ai crediti d'imposta relativi al soggetto
controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito
pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui
all'articolo 185 e ai commi da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al
reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta
italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 185.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al
reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente
all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se
distribuito.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano
prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi piu'
recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu'
societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di
tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla sezione III del
presente capo se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa'
controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo
nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185 si
assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali
societa' si fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla
tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del
presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la compensazione
dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale
o parziale.