(Testo unico imposte sui redditi-art. 143)
                              ART. 143 
Interruzione della tassazione di  gruppo  prima  del  compimento  del
                  periodo di validita' dell'opzione 
(articolo 137 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nel  caso  in  cui,  prima  del  compimento  del  periodo  di  cui
all'articolo 139, comma 1, venga meno  la  qualificazione  soggettiva
della societa' o ente controllante di cui all'articolo 137, comma  2,
gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto  dal  periodo
d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in  corso  al
momento del venir meno della qualificazione soggettiva  predetta.  Il
primo periodo non si applica  nel  caso  in  cui  il  nuovo  soggetto
controllante abbia a sua  volta  esercitato  l'opzione  di  cui  alla
presente sezione. 
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto
controllante di cui all'articolo 93  non  utilizzate  alla  fine  del
periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione  soggettiva  si
riducono della misura  corrispondente  al  rapporto  tra  le  perdite
prodotte nel periodo di validita' dell'opzione da tutte  le  societa'
non residenti il cui reddito ha concorso alla  formazione  dell'unico
imponibile e  quelle  prodotte  nello  stesso  periodo  da  tutte  le
societa'.