ART. 143
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
periodo di validita' dell'opzione
(articolo 137 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui
all'articolo 139, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva
della societa' o ente controllante di cui all'articolo 137, comma 2,
gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al
momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il
primo periodo non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto
controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla
presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto
controllante di cui all'articolo 93 non utilizzate alla fine del
periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si
riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte nel periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'
non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico
imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le
societa'.