ART. 144
Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu'
controllate non residenti
(articolo 138 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito
del controllo venga meno relativamente a una o piu' societa'
controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui
all'articolo 139, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in
misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto
della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei due
esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso
articolo 139, comma 1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno
relativamente a oltre due terzi delle societa' controllate non
residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di
cui all'articolo 143, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle
perdite fiscali delle societa' non residenti di cui al presente
comma.