(Testo unico imposte sui redditi-art. 146)
                              ART. 146 
                  Recupero delle perdite compensate 
(articolo 139-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale,
i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso  o  dal  realizzo
delle  partecipazioni  nelle  societa'   consolidate,   percepiti   o
realizzate dall'ente o societa' consolidante  dal  periodo  d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o esente in base alle  ordinarie  regole,  concorrono  a  formare  il
reddito, fino a concorrenza della differenza  tra  le  perdite  della
societa' estera che si considerano dedotte e i redditi  della  stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il periodo di consolidamento in caso di riduzione  della  percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 
2.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  148  sono  stabilite  le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo,  anche  per
il coordinamento con gli articoli 143 e 144.