ART. 146
Recupero delle perdite compensate
(articolo 139-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale,
i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo
delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o
realizzate dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della
societa' estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 148 sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per
il coordinamento con gli articoli 143 e 144.