(Testo unico imposte sui redditi-art. 148)
                              ART. 148 
                      Disposizioni applicative 
(articolo 142 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 9, comma 7, decreto  legislativo  18  novembre
                            2005, n. 247) 
 
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze  sono  adottate  le  disposizioni  applicative  della
presente sezione. 
2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
stabiliti  i  criteri   per   consentire   la   rivalutazione   degli
ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del  reddito  delle
societa' controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A  questo
scopo,  saranno  considerati  tali  quelli  in  cui   la   variazione
dell'indice dei prezzi al consumo e' superiore  di  almeno  10  punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT. 
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non  si  applica
quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera c). 
4. Fino all'adozione del decreto di  cui  al  comma  1,  valgono,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste  dal  decreto  1°  marzo
2018 del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.