ART. 148
Disposizioni applicative
(articolo 142 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 9, comma 7, decreto legislativo 18 novembre
2005, n. 247)
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della
presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere
stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli
ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle
societa' controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo
scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione
dell'indice dei prezzi al consumo e' superiore di almeno 10 punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica
quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera c).
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, valgono, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto 1° marzo
2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.