(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 41)
                               Art. 41 
 
 
            Notificazione del ricorso e suoi destinatari 
 
    1.  Le  domande  si  introducono   con   ricorso   al   tribunale
amministrativo regionale competente. 
    2. Qualora sia proposta azione di annullamento  il  ricorso  deve
essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione
che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei  controinteressati
che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto  dalla
legge,  decorrente  dalla  notificazione,   comunicazione   o   piena
conoscenza, ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto  il  termine
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla
legge.  Qualora  sia  proposta  azione  di  condanna,  anche  in  via
autonoma,  il  ricorso  e'   notificato   altresi'   agli   eventuali
beneficiari dell'atto illegittimo, ai  sensi  dell'articolo  102  del
codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede  ai  sensi
dell'articolo 49. 
    3.   La   notificazione   dei   ricorsi   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo  le  norme  vigenti
per la difesa in giudizio delle stesse. 
    4. Quando la notificazione del  ricorso  nei  modi  ordinari  sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare  in
giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato
il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione
sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. 
    5. Il termine per la notificazione del ricorso  e'  aumentato  di
trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro  Stato
d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. 
 
              Nota all'art. 41 
              - Si riporta il testo dell'articolo 102 cod.proc.civ.: 
              «Art. 102. Litisconsorzio necessario. 
              Se la decisione non puo' pronunciarsi che in  confronto
          di piu' parti, queste  debbono  agire  o  essere  convenute
          nello stesso processo. 
              Se  questo  e'  promosso  da  alcune  o  contro  alcune
          soltanto di esse,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
          contraddittorio   in   un   termine   perentorio   da   lui
          stabilito.».