(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 44)
                               Art. 44 
 
 
               Vizi del ricorso e della notificazione 
 
    1. Il ricorso e' nullo: 
    a) se manca la sottoscrizione; 
    b)  se,  per  l'inosservanza   delle   altre   norme   prescritte
nell'articolo  40,  vi  e'  incertezza  assoluta  sulle   persone   o
sull'oggetto della domanda. 
    2.  Se  il  ricorso  contiene  irregolarita',  il  collegio  puo'
ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 
    3.  La  costituzione  degli  intimati  sana  la  nullita'   della
notificazione del ricorso, salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente
alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. 
    4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e  il  destinatario
non si costituisca in giudizio, il giudice, se  ritiene  che  l'esito
negativo della notificazione  dipenda  da  causa  non  imputabile  al
notificante,  fissa  al  ricorrente   un   termine   perentorio   per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.