(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 45)
                               Art. 45 
 
 
         Deposito del ricorso e degli altri atti processuali 
 
    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a  preventiva
notificazione  sono  depositati  nella  segreteria  del  giudice  nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal  momento  in  cui
l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche  per
il destinatario. I termini di cui al presente  comma  sono  aumentati
nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 
    2. E' fatta salva  la  facolta'  della  parte  di  effettuare  il
deposito dell'atto, anche se non ancora  pervenuto  al  destinatario,
sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per
il notificante. 
    3. La parte che si avvale della facolta' di cui  al  comma  2  e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la
notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In
assenza di tale prova le domande introdotte con  l'atto  non  possono
essere esaminate. 
    4. La mancata produzione, da parte del  ricorrente,  della  copia
del provvedimento impugnato e della  documentazione  a  sostegno  del
ricorso non implica decadenza.