(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 46)
                               Art. 46 
 
 
                  Costituzione delle parti intimate 
 
    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei  propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate  possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare  i  mezzi  di
prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 
    2. L'amministrazione,  nel  termine  di  cui  al  comma  1,  deve
produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli  atti  e  i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,  quelli  in  esso
citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 
    3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione  alle
parti costituite a cura della segreteria. 
    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei  casi
e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.