(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 47)
                               Art. 47 
 
 
Ripartizione  delle   controversie   tra   tribunali   amministrativi
                    regionali e sezioni staccate 
 
    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai  criteri
di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato  presso
la  segreteria  della  sezione  staccata.  Fuori  dei  casi  di   cui
all'articolo 14,  non  e'  considerata  questione  di  competenza  la
ripartizione  delle   controversie   tra   tribunale   amministrativo
regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. 
    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che  il  ricorso
debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale  con  sede
nel capoluogo anziche' dalla  sezione  staccata,  o  viceversa,  deve
eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto  depositato
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine  di  cui  articolo
46, comma 1. Il presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale
provvede sulla eccezione  con  ordinanza  motivata  non  impugnabile,
udite le parti che ne facciano  richiesta.  Se  sono  state  disposte
misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9. 
    3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del  comma  2,  alla
ripartizione di cui al presente articolo non  si  applica  l'articolo
15.