(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 48)
                               Art. 48 
 
 
  Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario 
 
    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto  ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199,  proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi  al  tribunale  amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio  di  sessanta
giorni dal  ricevimento  dell'atto  di  opposizione,  deposita  nella
relativa segreteria  l'atto  di  costituzione  in  giudizio,  dandone
avviso mediante notificazione alle altre parti. 
    2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede  straordinaria
perdono efficacia alla scadenza del  sessantesimo  giorno  successivo
alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio  previsto
dal  comma  1.  Il  ricorrente  puo'  comunque  riproporre  l'istanza
cautelare al tribunale amministrativo regionale. 
    3.  Qualora  l'opposizione  sia   inammissibile,   il   tribunale
amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. 
 
              Nota all'art. 48 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199
          («Semplificazione dei procedimenti in  materia  di  ricorsi
          amministrativi», pubblicato in Gazz. Uff. 17 gennaio  1972,
          n. 13): 
              «Art. 8.Ricorso. 
              Contro gli atti amministrativi  definitivi  e'  ammesso
          ricorso straordinario al Presidente  della  Repubblica  per
          motivi di legittimita' da parte di chi vi abbia interesse. 
              Quando  l'atto  sia   stato   impugnato   con   ricorso
          giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario da
          parte dello stesso interessato.».