(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 49)
                               Art. 49 
 
 
                  Integrazione del contraddittorio 
 
    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo  contro  taluno  dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina  l'integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri. 
    2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in
cui  il  ricorso  sia  manifestamente  irricevibile,   inammissibile,
improcedibile o infondato; in tali  casi  il  collegio  provvede  con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. 
    3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del  contraddittorio,
fissa il relativo termine, indicando le parti  cui  il  ricorso  deve
essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono  i  presupposti,
la notificazione per pubblici proclami prescrivendone  le  modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e'  tempestivamente
notificato e depositato, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo
35. 
    4. I soggetti nei cui confronti e' integrato  il  contraddittorio
ai sensi del comma 1 non sono  pregiudicati  dagli  atti  processuali
anteriormente compiuti.