(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 50)
                               Art. 50 
 
 
                   Intervento volontario in causa 
 
    1. L'intervento e' proposto con atto diretto  al  giudice  adito,
recante l'indicazione delle  generalita'  dell'interveniente.  L'atto
deve contenere le ragioni su cui si  fonda,  con  la  produzione  dei
documenti  giustificativi,  e  deve  essere  sottoscritto  ai   sensi
dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 
    2. L'atto di intervento e' notificato  alle  altre  parti  ed  e'
depositato nei termini di  cui  all'articolo  45;  nei  confronti  di
quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice
di procedura civile. 
    3. Il deposito dell'atto di intervento di  cui  all'articolo  28,
comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. 
 
              Nota all'art. 50 
              - Per il testo dell'articolo 170 cod.proc.civ. si  veda
          la nota all'articolo 42 dell'allegato 1.