(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 51)
                               Art. 51 
 
 
                  Intervento per ordine del giudice 
 
    1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo  28,
comma 3,  ordina  alla  parte  di  chiamare  il  terzo  in  giudizio,
indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 
    2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita'
di cui all'articolo 46. Si applica  l'articolo  49,  comma  3,  terzo
periodo.