Articolo 38 - Principi generali e misure di cooperazione
internazionale
1. Le Parti coopereranno in conformita' alle disposizioni della
presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali
e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su
legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna,
nella misura piu' estesa possibile, al fine di:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali
relativi ai bambini;
b. proteggere ed assistere le vittime;
c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti
in conformita' alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' le vittime di un reato stabilito in
conformita' alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio di
una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano
sporgere denuncia presso le autorita' competenti dello loro Stato di
residenza.
3. Se una Parte che subordina la mutua assistenza giudiziaria in
materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve
la richiesta di collaborazione in materia legale o l'estradizione da
una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto trattato,
essa puo' considerare la presente Convenzione quale base legale per
la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per
l'estradizione rispetto ai reati stabiliti in conformita' alla
presente Convenzione.
4. Ciascuna Parte dovra' impegnarsi ad integrare, ove necessario,
la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei
bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a
beneficio di Stati terzi.