(CODICE CIVILE-art. 81)
                              Art. 81. 
 
                      (Risarcimento di danni). 
 
  La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto  pubblico
o per scrittura privata da persona maggiore  di  eta'  o  dal  minore
autorizzato da chi  deve  dare  l'assenso  per  la  celebrazione  del
matrimonio, oppure risultante dalla  richiesta  della  pubblicazione,
obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla  a
risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per
le obbligazioni contratte a causa di quella  promessa.  Il  danno  e'
risarcito  entro  il  limite  in  cui  le  spese  e  le  obbligazioni
corrispondono alla condizione delle parti. 
 
  Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria
colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. 
 
  La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno  del  rifiuto
di celebrare il matrimonio.