Art. 81.
(Risarcimento di danni).
La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico
o per scrittura privata da persona maggiore di eta' o dal minore
autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del
matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione,
obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a
risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per
le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e'
risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni
corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria
colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto
di celebrare il matrimonio.