(Convenzione - art. 58)
                            Articolo 58. 
Sospensione dell'applicazione di un trattato  multilaterale  soltanto
                con l'accordo fra alcune delle parti 
 
  1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere
un accordo che abbia lo  scopo  di  sospendere  l'applicazione  delle
disposizioni del trattato temporaneamente e soltanto tra di loro: 
    a) qualora la possibilita' di una tale sospensione  sia  prevista
dal trattato; o 
    b) qualora la  sospensione  in  questione  non  sia  vietata  dal
trattato, a condizione che essa: 
 
      i) non rechi pregiudizio ne' al godimento dei diritti  previsti
dal trattato per altre parti ne' all'adempimento dei loro obblighi; 
      e ii) non sia  incompatibile  con  l'oggetto  e  lo  scopo  del
trattato. 
    2. A meno che, nel caso previsto al comma a) del paragrafo 1,  il
trattato non disponga altrimenti,  le  parti  in  questione  dovranno
notificare  alle  altre  parti  la  loro  intenzione  di   concludere
l'accordo e  le  disposizioni  del  trattato  delle  quali  intendono
sospendere l'applicazione.