(Convenzione - art. 59)
                            Articolo 59. 
 
Estinzione di  un  trattato  o  sospensione  della  sua  applicazione
   implicite a motivo della conclusione di un trattato successivo. 
  1. Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte  le
parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo
stesso argomento e: 
    a) se risulta  dal  trattato  successivo  od  e'  in  altro  modo
accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in 
questione con tale trattato; o 
    b) se le disposizioni del trattato successivo sono  incompatibili
con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile
applicare due trattati contemporaneamente. 
  2. Il trattato precedente viene considerato  semplicemente  sospeso
quando risulti dal trattato successivo o sia in altro modo  accertato
che questa era l'intenzione delle parti.