(Convenzione - art. 60)
                            Articolo 60. 
Estinzione di un trattato o sospensione della sua  applicazione  come
                  conseguenza della sua violazione 
 
  1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di
una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come
motivo per porre termine al trattato o  sospenderne  completamente  o
parzialmente l'applicazione. 
  2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte
di una delle parti autorizza: 
    a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a  sospenderne
completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi termine: 
      i) sia nelle relazioni fra di loro  e  lo  Stato  autore  della
violazione; 
      ii) che fra tutte le parti; 
    b) una parte particolarmente  danneggiata  dalla  violazione,  ad
invocare   detta    violazione    come    motivo    di    sospensione
dell'applicazione completa o parziale del  trattato  nelle  relazioni
fra di essa e lo Stato autore della violazione; 
    c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione ad
invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione  del
trattato completamente o parzialmente  per  quanto  la  riguarda,  se
detto trattato e' di natura tale che una violazione sostanziale delle
disposizioni  compiuta  da  una  parte  modifichi   radicalmente   la
situazione  di  ciascuna  delle  parti  relativamente  al  successivo
adempimento dei propri obblighi in base al trattato. 
  3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di  un
trattato si intende: 
    a) un disconoscimento del trattato che non sia autorizzato dalla 
presente convenzione; o 
    b)  la  violazione  di  una  disposizione   essenziale   per   la
realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato. 
  4.  I  paragrafi  precedenti   non   pregiudicano   nessuna   delle
disposizioni  del  trattato  che  si  possa  applicare  in  caso   di
violazione. 
  5. I paragrafi  da  1  a  3  non  si  applicano  alle  disposizioni
riguardanti la protezione della persona umana che sono contenute  nei
trattati di carattere umanitario ed in particolare non  si  applicano
alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata
nei  confronti  di  persone  che  sono  protette  dai   summenzionati
trattati.