(Convenzione - art. 62)
                            Articolo 62. 
              Mutamento fondamentale delle circostanze 
 
  1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia  prodotto
in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione  di
un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non puo' essere
invocato coma motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da
esso, a meno che: 
    a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una  base
essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal 
trattato; e che 
    b)  tale  cambiamento  non   abbia   l'effetto   di   trasformare
radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire  in  base
al trattato. 
  2. Un fondamentale mutamento  delle  circostanze  non  puo'  essere
invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi
da questo: 
    a) quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o 
    b) quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione,  da
parte della parte che la invoca, o di un obbligo del  trattato  o  di
qualsiasi altro obbligo Internazionale  nei  confronti  di  qualunque
altro Stato che sia parte del trattato. 
  3. Se una parte puo', in base ai paragrafi precedenti, invocare  un
fondamentale mutamento  delle  circostanze  quale  motivo  per  porre
termine ad un trattato o per ritirarsi da  questo,  essa  puo'  anche
invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.