(Convenzione - art. 63)
                            Articolo 63. 
          Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari 
 
  La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di
un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di  esse
in base al trattato, se  non  nella  misura  in  cui  l'esistenza  di
relazioni diplomatiche o consolari e' indispensabile all'applicazione
del trattato.