Art. 84 1. - L'Amministrazione sanitaria potra' richiedere a chiunque effettui un viaggio internazionale, al suo arrivo, un certificato valido di vaccinazione contro il vaiolo, a meno che esso non presenti segni di una precedente infezione vaiolosa che garantisca un sufficiente stato di immunizzazione. Se una persona e' sprovvista di tale certificato potra' essere vaccinata o, in caso di rifiuto, sottoposta a sorveglianza per la durata massima di quattordici giorni a partire dalla data di partenza dall'ultimo territorio di provenienza. 2. - Chiunque nel corso di un viaggio internazionale ha soggiornato, durante i quattordici giorni precedenti il suo arrivo, in una zona infetta e che, secondo il parere dell'Autorita' sanitaria, non e' sufficientemente protetto dalla vaccinazione o da una precedente affezione vaiolosa, potra' essere vaccinato o sottoposto a sorveglianza, o vaccinato e poi sottoposto a sorveglianza; in caso di rifiuto potra' essere posto in isolamento. La durata del periodo di vigilanza o di isolamento non potra' superare i quattordici giorni dalla data di partenza da una zona infetta. Un certificato valido di vaccinazione contro il vaiolo costituisce prova di una sufficiente protezione. 3. - Ogni Amministrazione sanitaria potra' applicare le misure previste nel presente articolo, sia che l'infezione vaiolosa esista o meno sul suo territorio.