(Regolamento - art. 84)
                               Art. 84 
 
  1. -  L'Amministrazione  sanitaria  potra'  richiedere  a  chiunque
effettui un viaggio internazionale, al  suo  arrivo,  un  certificato
valido di vaccinazione contro il vaiolo, a meno che esso non presenti
segni  di  una  precedente  infezione  vaiolosa  che  garantisca   un
sufficiente stato di immunizzazione. 
  Se una persona e' sprovvista  di  tale  certificato  potra'  essere
vaccinata o, in caso di rifiuto, sottoposta  a  sorveglianza  per  la
durata massima di quattordici giorni a partire dalla data di partenza
dall'ultimo territorio di provenienza. 
  2.  -  Chiunque  nel  corso  di  un   viaggio   internazionale   ha
soggiornato, durante i quattordici giorni precedenti il  suo  arrivo,
in  una  zona  infetta  e  che,  secondo  il  parere   dell'Autorita'
sanitaria, non e' sufficientemente protetto dalla vaccinazione  o  da
una  precedente  affezione  vaiolosa,  potra'  essere   vaccinato   o
sottoposto  a  sorveglianza,  o  vaccinato   e   poi   sottoposto   a
sorveglianza; in caso di rifiuto potra' essere posto  in  isolamento.
La durata del  periodo  di  vigilanza  o  di  isolamento  non  potra'
superare i quattordici giorni dalla data  di  partenza  da  una  zona
infetta. Un certificato  valido  di  vaccinazione  contro  il  vaiolo
costituisce prova di una sufficiente protezione. 
  3. - Ogni Amministrazione  sanitaria  potra'  applicare  le  misure
previste nel presente articolo, sia che l'infezione vaiolosa esista o
meno sul suo territorio.