(Regolamento - art. 85)
                               Art. 85 
 
  1. - Una nave o aeromobile verra' considerato infetto  se,  al  suo
arrivo, esiste un caso di vaiolo  a  bordo  o  se  tale  caso  si  e'
verificato durante il viaggio. 
  2. - Tutte le altre navi o aeromobili saranno  considerate  indenni
anche se a bordo di essi si trovano persone sospette;  tuttavia  tali
persone al momento  dello  sbarco  potranno  essere  sottoposte  alle
misure previste dall'art. 86.